Revisione,
sospensione e revoca della patente di guida
REVISIONE
L'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile o il Prefetto,
in caso di incidente o di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti,
e nel caso sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici
e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, possono disporre
che i titolari di patente di guida vengano sottoposti a visita medica
presso la Commissione medica locale o a esame di idoneità.
SOSPENSIONE
La sospensione della patente è disposta dall'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione Civile se, durante gli accertamenti per la
sua conferma di validità o revisione, l'interessato risulta
temporaneamente privo dei requisiti fisici, morali e psichici previsti.
E' disposta dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa
accessoria e quando la patente di guida è rilasciata da uno
Stato estero.
REVOCA
La Motorizzazione Civile può disporre la revoca della patente
di guida se il titolare:
- non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti
fisici e psichici prescritti;
- non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
- ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata
da Stato estero.
Viene disposta dal Prefetto:
- quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;
- ai delinquenti abituali, a coloro che sono o sono stati sottoposti
a misure di restrizione delle libertà personali, nonché
alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni,
nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura.
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