Trascrizione
degli atti relativi a matrimoni religiosi
La
richiesta di trascrizione è fatta dal Parroco o dal Ministro
di culto celebrante, entro 5 giorni dalla celebrazione.
L'Ufficiale
dello Stato Civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione,
provvede entro breve tempo.
La
trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su
richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza
e senza l'opposizione dell'altro (richiesta tardiva scritta).
A
trascrizione avvenuta, può essere richiesta la certificazione
relativa al matrimonio.
Con
la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche
per lo Stato italiano, con decorrenza dalla data di celebrazione
dello stesso.
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